Dossier imballaggi, la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo lunedì 4 marzo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento che ha come obiettivo quello di contrastare l’aumento dei rifiuti generati nell’UE, armonizzando al contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l’economia circolare.
L’accordo raggiunto – precisa la nota del Consiglio UE – è provvisorio, in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni. Le norme previste entreranno in vigore a partire dal 2030.
I principali elementi dell’accordo
Riuso: l’accordo introduce una deroga generale quinquennale rinnovabile dal raggiungimento di specifici obiettivi per il riutilizzo. Nel dettaglio, se uno Stato membro supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali quelli fissati per il 2030, è esentato dall’osservare le norme previste sul riuso. Quindi la deroga scatta al 70% di riciclo: un piccolo miglioramento, laddove inizialmente il parlamento europeo chiedeva che la percentuale fosse l’85%.
Per quanto riguarda i materiali, gli obiettivi variano a seconda della tipologia di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e gli imballaggi raggruppati. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali requisiti.
Requisiti di sostenibilità e contenuto riciclato negli imballaggi: il focus in questo caso è sugli imballaggi in plastica. L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica. I colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell’imballaggio.
Restrizioni su alcuni formati di imballaggio: le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse nel settore horeca, per piccoli prodotti cosmetici e di cortesia utilizzati nel settore ricettivo (es. shampoo o prodotti per il corpo flaconi per lozioni) e sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei mercati di generi alimentari sfusi).
Ortofrutta: monouso vietato sotto 1,5 chili
L’accordo provvisorio sulla PPWR introduce in generale alcuni miglioramenti rispetto a quanto prospettato nelle prime fasi del dossier, ma non per l’ortofrutta, che resta la grande penalizzata. È stato infatti confermato nell’allegato V il divieto di utilizzo di imballaggio monouso in plastica per l’ortofrutta che pesa meno di 1,5 chili, a meno che non sia trasformata. E con trasformata si intende anche il fresh cut, quindi sono esclusi da questo divieto i prodotti di IV Gamma.
Si salva quindi l‘insalata in busta pronta al consumo ma non la plastica monouso attorno a frutta e verdura fresche, se non trasformate appunto: questi imballaggi dovranno sparire dall‘Ue dal 2030, assieme alle singole confezioni monouso per alimenti e bevande in vendita per il consumo in bar e ristoranti.
È inoltre prevista la possibilità, per gli Stati membri, di definire standard per qualità e sicurezza alimentare, derogando quindi dal divieto. Ad esempio sarà possibile continuare a utilizzare imballaggi monouso quando è necessario per proteggere un prodotto molto delicato, come ad esempio i mirtilli e i piccoli frutti, o se deperisce molto in fretta ed è esposto a rischi microbiologici, come l’insalata di quarta gamma appunto, che è stata da sempre considerata un “trasformato” e non un prodotto ortofrutticolo tout court.